L’associazione

P.A.B.A.T.

PESCATORI ASSOCIATI BACCHIGLIONE ASTICHELLO TESINA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

VICENZA

Sede  sociale:

Ludoteca posizionata all’interno del parco

Via Aeroporti 36030 Rettorgole VI

https://goo.gl/maps/Li9X5hzZJWt

– 

36030 Rettorgole VICENZA
C.F. 95059790246

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

P.A.B.A.T. – Pescatori Associati Bacchiglione Astichello Tesina

TITOLO I

Della Associazione in genere – Scopi e finalità.

Articolo 1

E’ costituita, con durata illimitata, l’Associazione sportiva dilettantistica denominata “Pescatori Associati Bacchiglione Astichello Tesina” – P.A.B.A.T., con sede in Vicenza.

La P.A.B.A.T. è una libera, apartitica e apolitica associazione di pescatori dilettanti e sportivi, animati dal comune intendimento di praticare la pesca stessa in forme razionali ed organizzate, senza finalità professionali o di lucro.

L’Associazione si conformerà alle norme e alle direttive del Coni nonché allo statuto e ai regolamenti dell’Ente riconosciuto cui sarà eventualmente affiliata;

Articolo 2

Per realizzare i suoi fini sociali, l’associazione si prefigge:

a)      di gestire, tramite concessioni, le acque pubbliche della Provincia di Vicenza al fine di organizzare, disciplinare e promuovere l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, nell’osservanza degli obblighi derivanti dai provvedimenti concessori e dei precetti generali e particolari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in materia;

b)      di provvedere ad una razionale coltivazione delle acque, basandosi soprattutto sull’incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, uniformandosi alle indicazioni contenute nella Carta ittica della Provincia di Vicenza.

c)      di promuovere riunioni, manifestazioni sportive e ricreative, azioni di promozione turistica ed ogni altra iniziativa atta ad esaltare i valori etico sociali dello sport della pesca, quali mezzi di elevamento morale, di miglioramento fisico e di sano impiego del tempo libero.

d) di svolgere attività politico – sociali, quali l’attenzione all’ambiente e alla conservazione e miglioramento dello stesso;

Articolo 3

L’associazione trae i mezzi per il suo funzionamento e per il raggiungimento dei suoi fini dalla contribuzione finanziaria dei Soci.

Fonti di finanziamento finalizzato derivano altresì dalla Provincia

Può accettare altresì contributi in denaro od in altra forma, anche da fonti esterne, pubbliche o private, purché consistano in mere liberalità e non abbiano, comunque, finalità in contrasto con quelle perseguite dall’associazione e non ne condizionino, in qualsiasi modo, l’attività.

L’associazione, per consentire l’esercizio della pesca dilettantistica e sportiva ai pescatori che ne facciano richiesta, può altresì effettuare la cessione a pagamento di permessi giornalieri, nel rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia tributaria.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 4

L’anno sociale, agli effetti giuridici e della amministrazione, inizia con il primo gennaio e termina l’ultimo giorno di dicembre.

TITOLO II

Dei Soci

Articolo 5

Chiunque può fare richiesta di diventare Socio della Associazione. Tutti i soci sono tenuti a corrispondere la quota annua stabilita entro i termini fissati. Sono esclusi soci temporanei.

A tutti i soci maggiorenni sono riconosciuti i medesimi diritti di voto, eleggibilità e partecipazione alla vita della Associazione.

Per i minori, per i quali possono essere previste quote ridotte, è necessario che la richiesta di associazione sia accompagnata dal consenso dei genitori.

I soci, con il riconoscimento e l’accettazione del presente statuto, si assumono incondizionatamente ogni responsabilità per la partecipazione alla vita dell’associazione, senza rivalsa nei confronti dell’associazione stessa e dei soci.

Articolo 6

Le domande di ammissione devono essere presentate alla Associazione specificando generalità complete e domicilio del richiedente; devono contenere la dichiarazione, da parte del richiedente, dell’impegno di osservare le disposizioni contenute nello Statuto Sociale, nel regolamento dell’associazione, nelle normative vigenti e nel Regolamento Provinciale per la pesca.

Il consiglio direttivo decide sull’accoglimento delle domande.

Articolo 7

E’ incompatibile con la qualità di socio:

a)      l’esercizio di attività contrarie alle finalità istituzionali della Associazione;

b)      l’esercizio della pesca scientemente attuato in violazione delle norme regolanti la pesca sportiva;

c)      il commercio, a scopo di lucro, del prodotto ricavato dalla pesca nelle acque della concessione.

Articolo 8

Le quote associative non sono trasmissibili e non possono essere rivalutate.

Le quote associative si corrispondono, di regola, in un’unica soluzione, all’atto della prima iscrizione e dei successivi rinnovi, entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo. Tali termini dovranno essere adeguatamente pubblicizzati mediante affissione presso la sede e presso gli eventuali recapiti.

All’atto della prima ammissione, ai Soci può essere richiesto di versare, altresì, a titolo di concorso agli oneri generali, un contributo straordinario una tantum, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il recesso dall’adesione non dà diritto al rimborso della quota sociale a suo tempo versata, qualunque ne sia il motivo.

Articolo 9

La qualità di socio si perde, oltre che per i casi di incompatibilità previsti all’art. 7, anche per mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Degli Organi Sociali.

Articolo 10

Sono organi della Associazione:

–          L’Assemblea dei Soci

–          Il Presidente

–          Il Consiglio Direttivo

–          Il Collegio dei Revisori dei conti.

Gli organi della Associazione sono eletti dalla Assemblea dei Soci e durano in carica cinque anni.

Tutte le cariche sociali devono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all’Associazione e sono a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese documentati e attinenti la carica.

Articolo 11

L’Assemblea dei Soci è il supremo organo deliberante della Associazione.

Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute da un Presidente dalla stessa designato e da un segretario che redigerà il verbale dell’Assemblea e possono essere, sulla base delle decisioni poste all’ordine del giorno, ordinarie o straordinarie.

La Assemblea ordinaria è convocata almeno annualmente e ad essa sono riservate le seguenti competenze:

a)      Approvare annualmente il bilancio economico e finanziario, sia consuntivo che preventivo, redatti dal Consiglio direttivo;

b)      Proporre al Consiglio direttivo eventuali interventi finalizzati ad una gestione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto dei principi generali indicati al precedente art. 2.

In assemblea ordinaria da tenersi possibilmente in giorno festivo o in serata prefestiva, ogni cinque anni, si provvede al rinnovo degli organi che avverrà con le modalità di cui all’art. 25.

In questo caso l’Assemblea nomina la Commissione elettorale e approva le modalità per lo svolgimento delle elezioni degli organi statutari, predisposte dal Consiglio direttivo.

All’Assemblea straordinaria sono riservate le seguenti competenze:

a)      approvare lo Statuto sociale e le sue eventuali modifiche, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico;

b)      Deliberare la eventuale cessazione dell’Associazione.

Articolo 12

La convocazione della Assemblea dei Soci è fatta a mezzo di avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima della adunanza stessa mediante lettera all’indirizzo del socio oppure mediante avvisi da affiggersi, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, presso la sede dell’associazione e in altri idonei luoghi . Nell’avviso di convocazione deve essere fissata la data della seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima convocazione.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 31 gennaio, per la approvazione del bilancio economico e finanziario, sia consuntivo che preventivo.

Una copia dei bilanci deve essere tenuta a disposizione dei Soci, nella sede sociale della Associazione, almeno otto giorni prima della data di prima convocazione della Assemblea ed inoltre affissa all’interno del luogo della adunanza.

L’Assemblea dei Soci può essere inoltre convocata:

a)      su deliberazione del Consiglio Direttivo, approvata con maggioranza di almeno 2/3 dei loro componenti

b)      su richiesta di almeno 1/5 dei Soci, che presenteranno domanda motivata al Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Le assemblee, ordinaria e straordinaria, sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più  uno dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni della assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei Soci presenti, mentre per le deliberazioni riservate alla assemblea straordinaria è richiesta, salvo diversa disposizione di legge, la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Ciascun socio, purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe di rappresentanza nelle Assemblee.

Articolo 14

La direzione della Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea generale dei soci composto da un numero pari di consiglieri, compreso tra un minimo di 8 elevabile a un massimo di 12.

I consiglieri durano in carica cinque anni e prestano la loro opera gratuitamente.

Non possono essere eletti a componenti il Consiglio Direttivo e comunque nei vari organi, e se eletti decadono, i soci che rivestano cariche sociali in altre concessioni di pesca, e i soci per i quali, a insindacabile giudizio degli altri membri del Consiglio Direttivo, siano accertate le cause di incompatibilità di cui al precedente art. 7.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Provincia, designato dalla stessa, e un rappresentante designato unitariamente dalle Comunità Montane nel cui territorio sono comprese le acque del bacino.

Articolo 15

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o più vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nomina il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo.

Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi ad altri soggetti scelti tra i soci della associazione o tra persone di comprovata esperienza per lo svolgimento della gestione tecnica e amministrativa delle acque affidate in gestione. Il Presidente o gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi in seno all’associazione stessa.

Articolo 16

Al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, è demandata l’amministrazione ordinaria della Associazione e la gestione tecnica della concessione.

In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)      convocare l’assemblea ordinaria entro il 31 gennaio di ogni anno e le eventuali assemblee straordinarie;

b)      redigere il bilancio di previsione annuale e dell’annesso programma di attività sociale;

c)      predisporre il conto consuntivo economico e finanziario annuale, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei conti;

d)     adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;

e)      valutare e decidere i casi di incompatibilità previsti dagli art. 7 e 14;

f)       dare pratica attuazione alla gestione tecnica delle acque oggetto della Concessione nel rispetto dei piani di gestione individuati dalla Provincia, nell’ambito del progetto generale contenuto nella Carta Ittica;

g)      la formulazione alla Provincia di motivate proposte di miglioramento o di modifica del piano di gestione stabilito dalla Carta Ittica;

h)      fissare le quote di associazione annuale, dei contributi straordinari per la prima ammissione, nonché dell’importo da corrispondere per la cessione dei permessi giornalieri;

i)        provvedere ai ripopolamenti ittici;

j)        provvedere al recupero del materiale ittico nelle zone di ripopolamento, nonché in occasione di asciutte naturali o artificiali dei corsi d’acqua, avvalendosi, se necessario, dei mezzi della Provincia la quale garantirà anche un’adeguata assistenza tecnico – operativa;

k)      compilare e distribuire le tessere-permesso personali per l’accesso alla Concessione;

l)        liquidare il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio Direttivo e dal personale di vigilanza non dipendente dalla  Provincia, nonché i compensi per attività eventualmente commissionate a collaboratori esterni;

m)    individuare all’interno della Concessione tratti di corsi d’acqua (“settori”) nei quali la pesca può essere diversamente regolamentata o limitata;

n)      deliberare su ogni impegno di spesa per i compiti di istituto, verbalizzando ogni deliberazione che dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

o)      fissare la sede della Concessione.

Articolo 17

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione, può riscuotere somme dovute a qualsiasi titolo anche da Pubbliche amministrazioni, rilasciando quietanza.

Coordina e controlla l’operato degli addetti al settore tecnico e amministrativo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel corso della prima riunione, secondo le modalità previste dall’art. 25 e, in caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio direttivo deve provvedere all’elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data di accettazione delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.

Il Consiglio direttivo, con la maggioranza che rappresenti almeno i due terzi dei propri componenti, può esprimere motivata mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto, con conseguente decadenza della carica. Nella stessa seduta il Consiglio dovrà provvedere all’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 18

Il Vice Presidente Vicario, se individuato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

In sua mancanza, il Consiglio Direttivo viene presieduto dal Consigliere più anziano d’età.

Articolo 19

Il Direttore Tecnico provvede a far eseguire le decisioni del Consiglio Direttivo organizzando i servizi tecnici e di sorveglianza, mediante guardie giurate volontarie e prestazioni di soci che accettino, volontariamente, le mansioni richieste.

Per l’adempimento dei suoi compiti il Direttore tecnico sarà coadiuvato da almeno un altro consigliere, il quale in caso di assenza o impedimento del Direttore tecnico ne assolve le funzioni relative.

Articolo 20

Il Direttore Amministrativo attende alla organizzazione contabile della Associazione.

Provvede altresì alla riscossione delle entrate della Associazione, alla custodia nella cassa corrente delle somme disponibili, cura l’organizzazione interna dell’Ufficio, attua tutti gli adempimenti giuridici e tributari derivanti dalla attività amministrativa.

E’ responsabile della ordinaria tenuta dell’archivio, della custodia e conservazione dei carteggi e dei registri della Associazione.

Provvede inoltre a redigere il Bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché gli altri atti necessari alla vita associativa, come i verbali delle sedute delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

Per l’adempimento dei suoi compiti il Direttore amministrativo sarà coadiuvato da almeno un altro consigliere, il quale, in caso di assenza o impedimento del Direttore amministrativo ne assolve le funzioni relative.

Articolo 21

I membri del Consiglio Direttivo potranno essere dichiarati decaduti dal loro mandato in caso di assenza ingiustificata alle riunioni del Consiglio stesso per almeno 3 volte consecutive o per 5 volte nell’anno sociale.

In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento il membro del Consiglio Direttivo sarà sostituito dal primo dei non eletti alle precedenti elezioni.

Nel caso in cui non vi siano altri candidati non eletti, il Presidente nomina consigliere, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, un socio della associazione che si sia reso disponibile a prestare la propria opera volontariamente.

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto dall’Assemblea, dura in carica 5 anni ed è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti.

Il Collegio elegge un Presidente tra i membri effettivi del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al controllo della amministrazione della Associazione e le sue determinazioni sono assunte collegialmente, in forma di relazione scritta

Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere Ragioniere o laureato in economia e commercio o altra laurea equipollente e, se non presente fra gli eletti, sarà cooptato, preferibilmente fra i soci, a cura del Consiglio direttivo

Articolo 23

Per lo svolgimento dei vari compiti amministrativi, tecnici e di vigilanza, l’Associazione si avvale principalmente dell’apporto volontario dei propri soci.

La qualità di socio è titolo preferenziale per accedere ad incarichi, salvo il possesso, da parte degli interessati, dei requisiti necessari.

Le varie mansioni, come la guardia giurata, il sorvegliante, l’addetto alle immissioni di fauna ittica, o altro, non costituiscono un rapporto di lavoro, ma rappresentano un incarico conferito dall’associazione e liberamente accettato dagli interessati.

Le mansioni devono essere disimpegnate gratuitamente; tuttavia, salva apposita deliberazione degli organi statutari competenti, possono essere stabiliti rimborsi per le spese sostenute o compensi per le attività svolte.

Articolo 24

In ogni caso il personale impiegato dalla Associazione, per il disimpegno degli incarichi da questa conferita, dovrà essere tutelato mediante assicurazione contro gli infortuni.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, inoltre, di assicurare i componenti degli organi statutari per i rischi derivanti dall’esercizio del loro mandato, nonché tutti i soci per i rischi derivanti a sé stessi e/o a terzi in relazione all’esercizio delle attività di pesca.

L’Associazione, comunque, non può essere chiamata a rispondere direttamente dai soci o da terzi per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività di pesca dei soci o di altri soggetti autorizzati.

TITOLO IV

Delle Elezioni.

Articolo 25

Devono essere chiamati a votare per l’elezione degli organi sociali e possono essere eletti tutti i soci maggiorenni. Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono su presentazione di liste accompagnate dalle firme di almeno 20 soci sottoscrittori e presentate al Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati alla carica di Consigliere non inferiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo più uno.

Ogni socio potrà votare per una sola lista e potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei Consiglieri da eleggere. I voti espressi per i candidati Consiglieri inseriti in liste diverse o per un numero di candidati superiori al previsto si intendono nulli.

Saranno eletti alla carica di Consigliere, in ordine di preferenze individuali, i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti tra i candidati alla carica di consigliere risulterà eletto il candidato più anziano. In caso di parità fra liste si dovrà indire la votazione per il ballottaggio entro 15 giorni.

Il Consiglio direttivo, nel corso della prima riunione, provvederà all’elezione del Presidente.

L’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene comunque su lista unica composta di almeno 7 soci e presentata da almeno 5 sottoscrittori; le preferenze esprimibili saranno al massimo 3

Risultano eletti quali membri effettivi del Collegio i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze personali, mentre i successivi due saranno eletti membri supplenti. In caso di parità di preferenze ottenute da due o più candidati risulterà eletto il candidato più anziano d’età.

I soci che hanno firmato per la presentazione di una lista non possono firmare anche per la presentazione di un’altra lista.

I soci non possono essere contemporaneamente candidati e sottoscrittori di liste.

TITOLO V

Delle Disposizioni Transitorie e Finali.

Articolo 26

Il presente Statuto entrerà in vigore a partire dal 15° giorno successivo alla approvazione della Assemblea dei Soci e dovrà essere regolarmente registrato a cura del Consiglio Direttivo e trasmesso alla Provincia per il controllo della rispondenza allo Statuto tipo delle associazioni concessionarie.

Articolo 27

Le norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti gli associati i quali rinunciano, in caso di controversia, ad ogni azione legale.

Le eventuali controversie potranno essere sottoposte dagli organi statutari e dal singolo socio ad un collegio di conciliazione composto da due membri nominati dal Consiglio Direttivo e da due membri indicati dalla Provincia e presieduto dal Presidente della Associazione o da un suo delegato.

Le decisioni del Collegio di conciliazione sono inappellabili per il socio.

Come sanzioni sono valide quelle previste dal regolamento dell’Amministrazione provinciale.

Articolo 28

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe indicata dalla Provincia preferibilmente operante nel medesimo territorio.

Articolo 29

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Ente riconosciuto cui l’Associazione sarà eventualmente affiliata e valgono le disposizioni generali sulle Associazioni di persone non commerciali, le norme del Codice Civile, delle leggi speciali e dei regolamenti vigenti.