Pescare in zona arancione/rossa: è possibile? Informazione per tutti i pescatori.

Da quanto riportato nella sezione “Domande frequenti” sul sito del Dipartimento per lo sport

( http://www.sport.governo.it/ ), la FAQ #32 indica:

“È consentita la pesca sportiva? E le gare di pesca?
Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Per quanto riguarda la possibilità di pescare nelle zone ad elevata gravità (arancioni) e massima gravità (rosse), il sito FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) spiega che:

[…]la pesca sportiva, proprio perché espressamente qualificata come attività sportiva, al pari di tutte le attività sportive, è praticabile – salvo ordinanze più restrittive di carattere regionale –
i) nelle zone gialle a livello regionale,
ii) nelle zone  arancioni nel proprio comune senza necessità di munirsi di autocertificazione, mentre fuori dal proprio comune con autocertificazione. Naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza.
iii) nelle zone rosse nel proprio comune con autocertificazione.

Dette norme valgono per tutti i pescatori, agonisti o amatori, tesserati FIPSAS o non tesserati.

È quindi possibile pescare nelle acque in concessione a P.A.B.A.T. da soci annuali o da ospiti con permesso giornaliero:
Liberamente all’interno della propria Regione di residenza, se in zona gialla;
Solo all’interno del proprio Comune di residenza se all’interno di esso esistono impianti e ambiti territoriali
relativi alla Societa’ Sportiva che li gestisce e che ne rende fruibile l’utilizzo per l’attivita’ specifica.
Possibilita’ di raggiungere il Comune limitrofo geograficamente piu’ vicino a quello di residenza allo scopo
di praticare l’attivita’ sportiva nel primo ambito territoriale raggiungibile e gestito dalla societa’ Sportiva
che ne rende fruibile l’utilizzo per l’attivita’ specifica.
Unicamente all’interno del proprio Comune di residenza muniti di autocertificazione, se in zona rossa.
Fermo restando il divieto di assembramenti in tutti i casi sopracitati.

LINK:
FIPSAS – “Uscite le nuove FAQ – la pesca sportiva torna attività sportiva a tutti gli effetti” del 27 gennaio 2021
https://www.fipsas.it/news/4670-uscite-le-nuove-faq-la-pesca-sportiva-torna-attivita-sportiva-a-tutti-gli-effetti

Dipartimento dello sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri
FAQ 32. È consentita la pesca sportiva? E le gare di pesca?
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/?fbclid=IwAR0_SuxCiIruMepV8roe34C35U7JzjWQ2pimmQkxjCZhUZ9AXfGGemXvPPA#sport_individuali

[Ultimo aggiornamento: mercoledì 3 marzo 2021, ore 19.10]

Potrebbero interessarti anche...